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CODICE CIVILE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA Articolo 79 - EFFETTI. La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.
Articolo 80 - RESTITUZIONE DEI DONI. 1- Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto (785). 2- La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti (2964ss.).
Articolo 82 - MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEL CULTO CATTOLICO. Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato della Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.
Articolo 84 - I MINORI DI ETÀ NON POSSONO CONTRARRE MATRIMONIO. Il tribunale, su istanza dell'interessato, accerta la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori o al tutore. Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio. Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.
Articolo 85 - INDERDIZIONE PER INFERMITÀ DI MENTE. Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.
Articolo 86 - LIBERTÀ DI STATO. Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.
Articolo 87 - PARENTELA, AFFINITÀ, ADOZIONE E AFFILIAZIONE. Non possono contrarre matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali; 2) i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili; 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona; 8) l'adottato e i figli dell'adottante; 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato. I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione. I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale. Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo. Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.
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Articolo 88 - DELITTO. Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
Articolo 89 - DIVIETO TEMPORANEO DI NUOVE NOZZE. Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b ed f , della legge 1° dicembre 1970, n. 898,e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi. Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dello articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87. Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
Articolo 90 - ASSISTENZA DEL MINORE. Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte di appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.
Articolo 143 - DIRITTI E DOVERI RECIPROCI DEI CONIUGI. 1- Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. 2- Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. 3- Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Articolo 143 BIS - COGNOME DELLA MOGLIE. La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze. Articolo 144 - INDIRIZZO DELLA VITA FAMILIARE E RESIDENZA DELLA FAMIGLIA. 1- I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. 2- A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato. Articolo 147 - DOVERI VERSO I FIGLI. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli
Articolo 177 - COMUNIONE DEI BENI Sono soggetti alla comunione dei beni: - gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio con esclusione di quelli relativi ai beni personali; - i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; - i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione non siano stati consumati; - le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi, anteriormente al matrimonio gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi. Articolo 179 - BENI PERSONALI che non costituiscono oggetto della comunione: - i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario; - i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; - i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; - i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione dell'azienda facente parte della comunione; - i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; - i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopra elencati o con lo scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto; È evidente che la comunione dei beni offre si delle garanzie al coniuge "più debole" economicamente ma, in caso di attività in proprio e di problemi economici legati ad essa, viene messo "a rischio" l'intero patrimonio famigliare. La separazione dei beni si costituisce all'atto del matrimonio con una dichiarazione davanti al celebrante che verrà annotata nell'atto matrimoniale. Sarà possibile cambiare il regime da comunione a separazione dei beni anche in seguito, ma questo dovrà essere fatto con un atto davanti ad un notaio, quindi con un costo aggiunto.
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